Accertamenti tecnici non ripetibili ex art. 360 c.p.p.
Consulente Tecnico Informatico Forense
Accertamenti tecnici non ripetibili
Nella attività funzionale all'acquisizione di materiale da sottoporre a successiva investigazione di natura tecnica, vanno distinti i rilievi e gli accertamenti, risolvendosi i primi nell'attività esecutiva di prelievo e raccolta di dati pertinenti al reato, i secondi nel loro studio e nella loro valutazione secondo criteri tecnico-scientifici; soltanto rispetto a questi ultimi deve essere apprezzato il requisito dell'irripetibilità, in quanto compiuti su oggetti suscettibili di modificazione, oppure condotti con metodiche determinanti la distruzione del reperto, ostativa della futura ripetizione dell'indagine.
- Corte Cassazione, Penale, Sezione 1, Sentenza del 14-06-2023, n. 25589
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